Oltre detrazioni fiscali parleremo dell’Iva agevolata al 10%, un agevolazione prevista dal D.P.R. 633/1972, senza alcun limite di tempo, per i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, che dal 2010 è stata resa permanente anche per i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (che inizialmente esclusi dal beneficio dell’IVA agevolata).
Secondo il glossario approvato con D.M. del 02/03/2018 pubblicato sulla G.U del 07/04/2018 ed entrato in vigore il 22/04/2018, le opere di installazione, sostituzione riparazione e rinnovamento aventi ad oggetto inferriate di sicurezza ed altri sistemi anti intrusione costituiscono intervento di manutenzione
Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera
1. In fase di prima attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e' approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
2. Con successivi decreti, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione fiscale Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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Diritto di Recesso
D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo)
Il diritto di recesso non si applica per l’acquisto di oggetti prodotti appositamente o creati personalmente per il consumatore (cancelli estensibili su misura); come da DL 206/2005 Art. 59 co. 1 lett. C
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