Acquistando uno o più cancelletti estensibili è possibile usufruire delle detrazioni fiscali riguardanti lavori di messa in sicurezza dell'abitazione.
Tale beneficio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, acquistando i nostri cancelli di sicurezza, potrai usufruire di un'agevolazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta. È detraibile, inoltre, anche l’importo relativo all’installazione di nuovi cancelli estensibili, la sostituzione di quelli già esistenti. Ricordiamo che, la detrazione fiscale riguarda l'intera somma di denaro spesa, comprensiva di posa e montaggio.
Pari al 50% fino al 31 dicembre 2021, dal 1° gennaio 2022 il bonus tornerà al 36%.
Cos’è la detrazione fiscale, di seguito una breve spiegazione:
La detrazione fiscale è una somma, individuata dalla legge, pari a una certa percentuale di una spesa sostenuta, nonché sottraibile dall'importo complessivo di un'imposta da pagare, così facendo, diminuisce chiaramente il suo totale. Premesso quanto sopra, data l'imposta lorda, si otterrà l’imposta netta sottraendo l'importo della detrazione. Le detrazioni fiscali si applicano all'Irpef, quindi all'imposta sul reddito delle persone fisiche che, una volta determinata sulla base dei criteri stabiliti dal nostro ordinamento, considerando l’applicazione delle varie aliquote applicabili, viene ridotta nel caso in cui il contribuente tenuto a pagarla, abbia sostenuto delle spese che danno diritto alle detrazioni del caso.
Vediamo cosa dice oggi il sito dell’agenzia delle entrate:
"L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo."
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari